Capo III - Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici
Art. 23 - Consenso.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.