PARTE III - La Gestione
Mutuo e tassi di interesse
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1821 - Danni al mutuatario per vizi delle cose.


Art. 1821 - Danni al mutuatario per vizi delle cose.


Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.


Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.