PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 2. - DECRETO MINISTERIALE 12 AGOSTO 1968

(Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici)


Art. 1


I corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, previsti dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono disciplinati dal presente decreto.



Art. 2


I corsi possono essere istituiti da enti a carattere nazionale che, senza scopi di lucro, perseguono a norma di statuto finalità dell'industria.


L'istituzione dei singoli corsi è autorizzata, per un numero di allievi non inferiore a 20 e non superiore a 30, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo accertamento, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, della idoneità tecnica delle sedi didattiche.


Le proposte per l'istituzione dei singoli corsi debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.


Gli oneri di spesa per lo svolgimento dei corsi autorizzati gravano sul fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.



Art. 3


L'avviamento ai corsi è disposto, su domanda dei lavoratori interessati che abbiano compiuto il 18° anno di età, dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.


La partecipazione ai corsi degli allievi ammessi è gratuita.



Art. 4


La durata dei singoli corsi deve essere di 25 giorni effettivi, per un complesso di 75 ore di insegnamento. I programmi didattici debbono corrispondere a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.



Art. 5


Al termine dei corsi gli allievi che li abbiano assiduamente frequentati sono sottoposti, presso la sede dei corsi stessi a prove di esame teorico-pratiche entro i limiti dei programmi didattici di cui al precedente art. 4.


Le commissioni di esame sono composte: dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da altro funzionario da questi delegato, con funzioni di presidente; da un insegnante del corso; da un esperto in materia di impianti termici, designato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.


Le funzioni di segreteria sono espletate da funzionari dell'Ispettorato provinciale del lavoro.



Art. 6


Gli enti gestori dei corsi debbono rimettere al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rendiconto delle spese sostenute.


I rendiconti ritenuti regolari sono trasmessi dai predetti uffici al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il riscontro amministrativo-contabile.



Art. 7


Le imprese operanti nel settore degli impianti termici previsti dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, possono svolgere, per proprio conto e a proprie spese, corsi per la conduzione dei suddetti impianti ai fini del conseguimento, da parte degli allievi, del patentino di abilitazione.


Per gli esami di abilitazione e per la composizione delle relative commissioni valgono le norme di cui all'art. 5 del presente decreto.



Allegato A


Programma didattico dei corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici per uso civile (legge 13 luglio 1966, n. 615)


Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico.


Nozioni di calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri.


Produzione del vapore - vapore saturo - vapore umido.


Nozioni di forza e pressioni.


Manometri e barometri.


Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione - la funzione dell'aria - accensione del fuoco - condotta del fuoco - funzione del camino - produzione di fuliggine e nerofumo - spegnimento del fuoco.


Cenni sui bruciatori e sulle griglie.


Cenni sulle caldaie.


Accessori: apparecchi di sicurezza - valvole di vario tipo - indicatori di livello - termostati - pressostati - applicazione dei termometri e dei manometri alle caldaie.