Art.
1
I
corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, previsti dall'art. 16 della legge 13
luglio 1966, n. 615, sono disciplinati dal presente decreto.
Art.
2
I
corsi possono essere istituiti da enti a carattere nazionale che,
senza scopi di lucro, perseguono a norma di statuto finalità
dell'industria.
L'istituzione
dei singoli corsi è autorizzata, per un numero di allievi non
inferiore a 20 e non superiore a 30, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il
tesoro, previo accertamento, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro,
della idoneità tecnica delle sedi didattiche.
Le
proposte per l'istituzione dei singoli corsi debbono pervenire al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite degli
Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
territorialmente competenti.
Gli
oneri di spesa per lo svolgimento dei corsi autorizzati gravano sul
fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nei limiti e
secondo le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n.
264, e sue successive modificazioni.
Art.
3
L'avviamento
ai corsi è disposto, su domanda dei lavoratori interessati che
abbiano compiuto il 18° anno di età, dall'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per
territorio.
La
partecipazione ai corsi degli allievi ammessi è gratuita.
Art.
4
La
durata dei singoli corsi deve essere di 25 giorni effettivi, per un
complesso di 75 ore di insegnamento. I programmi didattici debbono
corrispondere a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.
Art.
5
Al
termine dei corsi gli allievi che li abbiano assiduamente frequentati
sono sottoposti, presso la sede dei corsi stessi a prove di esame
teorico-pratiche entro i limiti dei programmi didattici di cui al
precedente art. 4.
Le
commissioni di esame sono composte: dal capo dell'Ispettorato
provinciale del lavoro o da altro funzionario da questi delegato, con
funzioni di presidente; da un insegnante del corso; da un esperto in
materia di impianti termici, designato dall'Associazione nazionale
per il controllo della combustione.
Le
funzioni di segreteria sono espletate da funzionari dell'Ispettorato
provinciale del lavoro.
Art.
6
Gli
enti gestori dei corsi debbono rimettere al competente Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione il rendiconto
delle spese sostenute.
I
rendiconti ritenuti regolari sono trasmessi dai predetti uffici al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il riscontro
amministrativo-contabile.
Art.
7
Le
imprese operanti nel settore degli impianti termici previsti
dall'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, possono svolgere,
per proprio conto e a proprie spese, corsi per la conduzione dei
suddetti impianti ai fini del conseguimento, da parte degli allievi,
del patentino di abilitazione.
Per
gli esami di abilitazione e per la composizione delle relative
commissioni valgono le norme di cui all'art. 5 del presente decreto.
Allegato
A
Programma
didattico dei corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti
termici per uso civile (legge 13 luglio 1966, n. 615)
Richiami
sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico.
Nozioni
di calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri.
Produzione
del vapore - vapore saturo - vapore umido.
Nozioni
di forza e pressioni.
Manometri
e barometri.
Nozioni
sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione - la
funzione dell'aria - accensione del fuoco - condotta del fuoco -
funzione del camino - produzione di fuliggine e nerofumo -
spegnimento del fuoco.
Cenni
sui bruciatori e sulle griglie.
Cenni
sulle caldaie.
Accessori: apparecchi di sicurezza - valvole di vario tipo - indicatori di livello - termostati - pressostati - applicazione dei termometri e dei manometri alle caldaie.