PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 LUGLIO 1982 N. 577

Art. 15 - Adempimenti di enti e privati.



(omissis)



Art. 15 - Adempimenti di enti e privati.


Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:


1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;


2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;


3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;


4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;


5)1;Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dall’idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.


Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.


Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.


Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.





1 Numero abrogato dall'art. 9 D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.