(omissis)
Art. 12. -
Modifiche
al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 31
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 3, comma 143,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1,
comma 1, dopo la parola: “addizionale” sono inserite le seguenti:
“provinciale e”;
b) all'articolo 1,
comma 2, le parole: “Con decreto del” sono sostituite dalle
seguenti: “Con uno o più decreti del”; dopo le parole: “é
stabilita l'aliquota”, sono inserite le seguenti: “di
compartecipazione”; alla fine é aggiunto il seguente
periodo: “L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la
parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle
province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti”;
c) all'articolo 1,
comma 3, dopo le parole: “dell'aliquota”, sono aggiunte le
seguenti: “di compartecipazione”;
d) all'articolo 1,
il comma 5, é sostituito dal seguente:
“5. Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico
l'addizionale provinciale e comunale dovuta é determinata dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti
redditi. Il relativo importo é trattenuto in tre rate uguali a
partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono
effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione
nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo
da trattenere, nonché quello trattenuto, é indicato
nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis
del citato decreto n. 600 del 1973”;
e) all'articolo 1,
comma 6, le parole: “é dovuta al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre
dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa” sono sostituite
dalle seguenti: “é dovuta alla provincia ed al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31
dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le
parti spettanti”;
f) all'articolo 1,
comma 7, primo periodo, dopo le parole: “La ripartizione” sono
inserite le seguenti: “tra le province e” e, nel primo e nel
secondo periodo, é soppressa la parola: “comunale”;
g) all'articolo 1,
comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti
parole: “Per le province e”;
h) all'articolo 1,
comma 8, primo e secondo periodo, prima delle parole: “i comuni”
sono inserite le seguenti: “le province ed”;
i) all'articolo 1,
comma 9, dopo le parole: “sono versati” sono inserite le
seguenti: “alle province e”;
l) all'articolo 2,
comma 1, dopo la parola: “trasferiti”, sono inserite le seguenti:
“alle province e”;
m) all'articolo 2,
comma 2, dopo le parole: “i proventi dell'addizionale” sono
inserite le seguenti: “provinciale e”, e dopo le parole: “vengono
ripartiti” sono inserite le seguenti: “fra le province e”;
n) all'articolo 2,
comma 3, dopo le parole: “dei proventi dell'addizionale” sono
inserite le seguenti: “provinciale e”; dopo le parole: “da
operare e da consolidare”, sono inserite le seguenti: “per
ciascuna provincia e”;
o) all'articolo 2,
dopo il comma 3, é aggiunto il seguente: “3-bis.
Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti
dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2,
non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai
sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in
misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo
eventuale conguaglio”;
p) all'articolo 3,
comma 1, dopo le parole: “risorse aggiuntive acquisite” sono
inserite le seguenti: “dalle province e”.
Gli interventi
previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la
neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e dei
singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.
Il comma 2
dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é
sostituito dal seguente: “2. In relazione alle competenze
attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza
locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, é
versata direttamente alle regioni e province stesse; le regioni e le
province predette provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti
locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle
loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano
comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari,
l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.
Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole: “attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi” sono soppresse.