§ 2.2. - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 24 MAGGIO 2005 (Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)



Art. 1. - Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo.


L'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto é elevato a euro 14,62.


Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:


a) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole “lire 2.500” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1,81”;

b) all'art. 14:


1) le parole “euro 1,29” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1,81”;

2) le parole “lire 4.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2,58”;

3) le parole “lire 7.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 4,65”;

4) le parole “lire 10.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 6,80”;


c) all'art. 28 le parole “lire 600” sono sostituite dalle seguenti: “euro 0,52”.


Art. 2. - Aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative.


Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:


a) le parole “Ammontare delle tasse in lire”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “Ammontare delle tasse in euro”;


b) all'art. 1, lettera a), la parola “60.000” é sostituita dalla seguente: “40,29”;


c) all'art. 1, lettera b), la parola “4.000” é sostituita dalla seguente: “2,58”.



Art. 3. - Decorrenza.


Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2005 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.