Art. 1
(omissis)
Comma 346 - Redditi immobiliari e lotta al sommerso.
I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
(omissis)