§ 2.1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972 N. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo)


Titolo I - Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento



Art. 1 - Oggetto dell'imposta.


Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.


Art. 2 - Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.


L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.


Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.


Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.



Art. 3 - Modi di pagamento.


L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:


1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.


Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.


In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima è stabilita in lire cinquecento.


L'intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.


Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo.



(omissis)



Titolo III - Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito



Art. 17 - Atti dei procedimenti giurisdizionali.


Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio è prenotata a debito.


Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.


Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.



Art. 18 - Atti di persone od enti ammessi al gratuito patrocinio.


Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.



(omissis)



Art. 42 - Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato A


Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine


(omissis)


2. Scritture private convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio.


Imposte dovute: Euro 11,00


Modalità di pagamento: Carta bollata, marche o bollo a punzone


(omissis)


Allegato B


Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto


1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.


2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.


3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli artt. 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.


4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.


5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.


Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.


Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.


Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.


6. Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.


Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.


7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.


Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.


Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.


8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.


Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.


Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.


Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.


8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.


9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.


Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.


Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.


10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.


11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.


Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.


12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.


Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:


1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.


Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.


Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2 e dei provvedimenti di cui al comma 3 del presente articolo.


Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.


13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli artt. 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n.173.


13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.


14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.


Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.1


15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.


Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.


Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.


Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE.


16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati.


17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.


18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.


Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:


a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti.


19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.


20. Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.


Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di £ 1.000.000.000.


21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini su indicati e relative copie.


Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.


21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e della pesca, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia.


22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.


23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.


24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.


25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.


26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.


27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.


27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).2


27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o patiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari




1 Legge ora abrogata e sostituita dagli artt. 46 e 47 TU sulla certificazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.


2 Punto aggiunto dall'art. 17 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; il presente numero 27-bis era stato successivamente modificato dall'art. 6, comma 6, D.L. 8 luglio 2002 n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.