(omissis)
Art. 8
Nelle
zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico
di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i
locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti
tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento,
secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della
presente legge.
Art.
9
Per
l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente
articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto
preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda
corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con
l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando
provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere
constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal
regolamento.
Avverso
la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso
ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.
Il
provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque
installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente
articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente
articolo, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire
3.000.0001.
Art.
10
Entro
15 giorni dall’installazione o dalla trasformazione o
dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia,
indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando
provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare
il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme
stabilite nel regolamento.
Avverso
l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30
giorni dalla notifica al prefetto.
Il
provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 150.000.2
Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al comma 1 del presente articolo, un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 450.000.3
(omissis)
Art.
15
Tutti
gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così
da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al
fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della
presente legge.
Nel
regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le
norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché
i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle
emissioni predette.
Chiunque,
nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di
fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti
stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire
15.000 a lire 150.0004.
I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal
regolamento.
Al
conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui
al comma precedente, può essere revocato il patentino di
abilitazione.
(omissis)
Art.
17
In
ogni Provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale
del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti
termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale registro
deve essere tenuta presso il comando provinciale dei vigili del
fuoco.
Art.
18
Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 90.0005.
1 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.
2 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.
3 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.
4 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.
5 Ammenda così elevata dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981 n. 689.