Art. 1812 - Danni al comodatario per vizi della cosa

Art. 1812 - Danni al comodatario per vizi della cosa.


Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.