REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1812 - Danni al comodatario per vizi della cosa
Art. 1812 -
Danni al comodatario per vizi della cosa.
Se la cosa comodata ha vizi tali che
rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al
risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia
avvertito il comodatario.