§
3. - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13
(Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche)
Art. 1 - Tecniche per garantire l'accessibilità, visibilità, adattabilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica.
I progetti
relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
Entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
La
progettazione deve comunque prevedere:
a)
accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b)
idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c)
almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d)
l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
È
fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2 - Approvazione condominiale delle delibere.
Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di
cui all'articolo 27, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a
favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
commi 2 e 3, del codice civile.
Nel
caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al
comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o
la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei
garages.
Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 1120, comma 2, e 1121, comma 3,
del codice civile.
Art. 3 - Deroghe alle norme sulle distanze.
Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.1
È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Art. 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad intervenire sugli immobili vincolati.
Per
gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al
vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
Regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata
legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni.
La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
In
caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
L'autorizzazione
può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le
opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
Il
diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e
della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto
al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le
alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
Art. 5 - Termine per provvedere sulla domanda di autorizzazione.
Nel caso in cui
per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla
domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta
legge la competente soprintendenza è tenuta a provedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
Art. 6 - Autorizzazioni, preavviso ed invio del progetto.
L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel
rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Resta
fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 7 - Esecuzione di opere interne.
L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a
concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle
opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di
quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al
sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
Qualora
le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si
applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui
all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 8 - Certificazione medica e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alle domande
ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di
interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato
medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione
della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Art. 9 - Contributi concessi per le opere di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.2
Il contributo è
concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi
fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per
cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque
milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore
cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento
milioni.
Hanno
diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10
e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico
i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i
condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
Nella
lettera e)
del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “mezzi necessari per
la deambulazione e la locomozione”, sono sostituite dalle parole
“mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento”. La presente disposizione ha effetto dal 1°
gennaio 1988.
Art. 10 - Fondo speciale per le opere destinate al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche.
È
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
Il
Fondo è annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri
per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del
tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle Regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le Regioni ripartiscono le somme assegnate
tra i Comuni richiedenti.
I
sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
attribuite ai Comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne
abbiano fatto tempestiva richiesta.
Nell'ipotesi
in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire
l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi
totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità
sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande. Le domande non
soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per
gli anni successivi.
I
contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11 - Domanda di partecipazione alla ripartizione del Fondo speciale.
Gli
interessati debbono presentare domanda al sindaco del Comune in cui è
sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della
spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.3
Alla
domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
Il
sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del Comune sulla base delle domande ritenute ammissibili
e le trasmette alla Regione.
La
Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al
Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12 - Finanziamento del Fondo e variazioni di bilancio.
Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento “Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici” per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
Le
somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al Fondo per l'anno successivo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
1 Comma sostituito dall’art. 1 L. 27 febbraio 1989 n. 62.
2 Comma modificato dall’art. 2 L. 27 febbraio 1989 n. 62.
3 Comma modificato dall’art. 3 L. 27 febbraio 1989 n. 62.