Barriere architettoniche
Articoli:
§ 2. - Decreto del presidente della Repubblica 27 Aprile 1978 N.384
§ 3. - Legge 9 Gennaio 1989 N.13
§ 4. - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 Giugno 1989 N.236
§ 5. - Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 Giugno 1989 N.1669
§ 6. - Legge 5 Febbraio 1992 N.104
§ 7. - Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996 N.503
§ 8. - Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 N.380
§ 9. - Legge 1 Marzo 2006 N.67
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili

§ 1. - LEGGE 30 MARZO 1971 N. 118
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili)



(omissis)



Art. 27 - Barriere architettoniche e trasporti pubblici.


Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.


Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.


(omissis)