§
1. - LEGGE 30 MARZO 1971 N. 118
(Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme
in favore dei mutilati e invalidi civili)
(omissis)
Art.
27 -
Barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Per
facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli
edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche,
prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno
essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero
dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione
delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e
conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti
all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti
pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o
aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati;
in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere
previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli
alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia
economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli
invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne
facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
(omissis)