Art.
79 - Norme
transitorie.
Le disposizioni di
cui agli artt. 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai
giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla
commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti
alla commissione tributaria regionale se il primo grado si é
svolto sotto la disciplina della legge anteriore.
Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica é disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.