Art.
70 - Giudizio
di ottemperanza.
Salvo quanto
previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione
forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la
parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria
passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio
originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale,
qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa
pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione
tributaria regionale.
Il ricorso é
proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale é
prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle
finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza
o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa
in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo
non sia estinto.
Il ricorso
indirizzato al presidente della commissione deve contenere la
sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione
con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della
sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che
deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia
autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma
precedente, se necessario.
Uno dei due
originali del ricorso é comunicato a cura della segreteria
della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente
locale obbligato a provvedere.
Entro venti giorni
dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente
locale può trasmettere le proprie osservazioni alla
commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale
adempimento.
Il presidente della
commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma
precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la
sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta
giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle
parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
Il collegio, sentite
le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione
necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per
l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o
dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per
essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti
espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della
relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può
delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale
fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e
determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della
legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e
integrazioni.
Il collegio,
eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di
quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario
nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
Tutti i
provvedimenti di cui al presente art.sono immediatamente esecutivi.
Contro la sentenza di cui al comma 7 é ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.