Art.
65 - Proposizione
della impugnazione.
Competente per la
revocazione é la stessa commissione tributaria che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
A pena di
inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi
previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo
di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno
della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del
documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta
il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in
copia autentica.
Il ricorso per revocazione é proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.