Art.
63 - Giudizio
di rinvio.
Quando la Corte di
Cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o
regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le
parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla
pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per
i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
Se la riassunzione
non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera
successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di
rinvio l'intero processo si estingue.
In sede di rinvio si
osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla
commissione tributaria a cui il processo é stato rinviato. In
ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta
copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano
la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui é
stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare
richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli
adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di Cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.