Art.
59 - Rimessione
alla commissione provinciale.
La commissione
tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale
che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non é stato regolarmente costituito o integrato;
quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
quando manca
la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo
grado.
Al di fuori dei casi
previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale
decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione
di atti nulli compiuti in primo grado.
Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado é formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.