Art.
5 - Incompetenza.
La competenza delle
commissioni tributarie é inderogabile.
L'incompetenza della
commissione tributaria é rilevabile, anche d'ufficio, soltanto
nel grado al quale il vizio si riferisce.
La sentenza della
commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende
incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della
commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene
riassunto a norma del comma 5.
Non si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di
competenza.
La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.