 
	Sezione
V - Sospensione,
interruzione ed estinzione del processo 
Art.
39 - Sospensione
del processo. 
Il processo é sospeso quando é presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
