Art.
24 - Produzione
di documenti e motivi aggiunti.
I documenti devono
essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se
prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare
in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello
delle altre parti.
L'integrazione dei
motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non
conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione,
é ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
Se é stata
già fissata la trattazione della controversia, l'interessato,
a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la
trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica
udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la
trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per
consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.