Art.
23 - Costituzione
in giudizio della parte resistente.
L'ufficio del
Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del
servizio di riscossione nei cui confronti é stato proposto il
ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno
in cui il ricorso é stato notificato, consegnato o ricevuto a
mezzo del servizio postale.
La costituzione
della parte resistente é fatta mediante deposito presso la
segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente
le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e
i documenti offerti in comunicazione.
Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.