Art.
14 - Litisconsorzio
ed intervento.
Se l'oggetto del
ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono
essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
Se il ricorso non é
stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel
comma 1 é ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante
la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di
decadenza.
Possono intervenire
volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme
al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del
rapporto tributario controverso.
Le parti chiamate si
costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte
resistente, in quanto applicabili.
I soggetti indicati
nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a
tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma
precedente.
Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione é già decorso il termine di decadenza.