PARTE V - Tributi
Processo tributario
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992 N. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della legge 30 dicembe 1991, n. 413)

Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento.





Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento.


Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.


Se il ricorso non é stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 é ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.


Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.


Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.


I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.


Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione é già decorso il termine di decadenza.