Art. 1 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.
Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, comma 3, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.1
All'articolo 1:
al
comma 2, le parole: “oltre quanto previsto nelle predette
disposizioni, di non avere” sono sostituite dalle seguenti: “di
non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad
abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale,
anche avendo”;
dopo
il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione
entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto,
con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si
applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti
soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il
versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo
7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono
dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.
4-ter.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si
considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata”;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5-bis.
A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora
scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al
comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: “all'ufficio delle imposte” sono
inserite le seguenti: “ed al comune ove é ubicato
l'immobile”.
5-ter.
Il termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 52 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato
al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993”.
All'articolo
2:
il
comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità
immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione
avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la
redditività media ordinariamente ritraibile, facciano
riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed
avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31
dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la
decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate
in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 1990.
Le
tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai
commi 1-bis
e 1-ter
del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo
2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per
l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con
esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma
3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano
dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo
inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 9 alla Gazzetta
Ufficiale
n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze
17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla
Gazzetta
Ufficiale
n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della
revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal
caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che
deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti
dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale
dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle
imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli
articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui
ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte
calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal
decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione
del presente decreto”;
dopo
il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis.
Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni
possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie
provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il
territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle
rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in
relazione ad una o più categorie o classi e all'intero
territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla
delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima
istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del
ricorso.
1-ter.
Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è
ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la
presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale,
che decide ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1-quater.
In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis
entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati
dai comuni di cui al comma 1-ter
entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano
accolti.
1-quinquies.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del
catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati
risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie
dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe
tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
1-sexies.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di
determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano
conto della potenzialità produttiva dei suoli.
1-septies.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini
per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di
variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in
maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i
sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale
presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le
volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od
amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni
di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante
elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di
trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i
cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985,
n. 52.
1-octies.
Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I
compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle
commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai
componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni
seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.
1-nonies.
Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Uno dei due membri supplenti può
assumere le funzioni di vicepresidente”.
1-decies.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies,
valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma I del presente articolo”.
1 Le date del 24 marzo 1993 e del 30 aprile 1993 sono state differite dall'art. 12 D.L. n. 16/1993, così come modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. 349, art. 2, rispettivamente al 7 settembre 1995 ed al 31 ottobre 1995. Corte Cost. 29 dicembre 1995 n. 533 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.