Art. 1. - Esenzione ICI prima casa.
A decorrere dall'anno 2008 é
esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché
quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera
comunale vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad
applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del
citato decreto n. 504 del 1992.
L'esenzione si
applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma
3-bis,
e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992,
e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4
dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter
dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
La minore imposta
che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008, é rimborsata ai singoli
comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A
tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno
l'apposito fondo é integrato di un importo pari a quanto sopra
stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri
e modalità per l’erogazione del rimborso ai comuni che il
Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo principi che
tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del
rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007,
e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente
alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna
e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i
rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei
loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.
Per l'anno 2008, il
Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in
data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai
comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto,
il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai
sensi del comma 4.
In sede di prima
applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a
titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis,
il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é maggiorato dell'importo
equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili
determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a
favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello
Stato.
I commi 7, 8 e 287
dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
In sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con
esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa
luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente
versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili,
relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad
effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei
contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione
dell’attuazione del federalismo fiscale, é sospeso il potere
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni
già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei
termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta
fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative
al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai
commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al
presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni
riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il
coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da
ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonché alla sezione delle autonomie.
I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.
(omissis)
Art. 3. - Rinegoziazione mutui per la prima casa.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione é espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.
La rinegoziazione assicura la
riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a
quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario
del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media
aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006.
L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la
durata del mutuo.
La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione é addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.
Nel caso in cui,
successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra
l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento
originariamente previsto e quello risultante dall'atto di
rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza
é imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento
accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti
interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la
rata variabile originariamente prevista.
L'eventuale debito
risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del
mutuo, é rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il
cui importo é uguale all'ammontare della rata risultante dalla
rinegoziazione e l'ammortamento é calcolato sulla base dello
stesso tasso a cui é regolato il conto accessorio purché
più favorevole al cliente.
Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
Le banche e gli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del
1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai
clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa
convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della
proposta é comunicata dal mutuatario alla banca o
all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione
della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi
effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al
1° gennaio 2009.
Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun
genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non
applicano costi nei riguardi dei clienti.
Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.