Art. 1 - Oggetto dell'imposta.
1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
Art. 2 - Atti soggetti a registrazione.
1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati da iscritto nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;
d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.1
Art. 3 - Contratti verbali.
1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzione e proroghe anche tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22 .
(omissis)
Art. 5 - Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'art. 21 dello stesso decreto, ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’art. 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter), non derivanti da contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'art. 10, comma 2, del medesimo decreto n. 633 del 1972.2
(omissis)
Art. 7 - Atti non sogetti a registrazione.
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente Testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.3
(omissis)
Art. 17 - Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili.
1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.4
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.5
Art. 18 - Effetti della registrazione.
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il modello di versamento.
Art. 19 - Denuncia di eventi successivi alla registrazione.
1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
[3. Per gli aumenti di capitale di cui al comma 6 dell'art. 27 la denuncia deve essere presentata, per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente. Per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione anziché a quella della delibera. In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere presentata, per le quantità convertite in ciascun trimestre del periodo o dei periodi di convertibilità, entro venti giorni dal decorso del trimestre; per le obbligazioni convertibili in azioni di altra società la denuncia deve essere presentata da questa.]6
(omissis)
Art. 26 - Presunzione di liberalità.
1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati , ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.7
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.
3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
(omissis)
Art. 40 - Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al comma 6 del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art.10, numeri 8), 8-bis), non derivanti da contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, comma 2, del medesimo decreto n. 633 del 1972.8
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.9
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
(omissis)
Art. 76 - Decadenza dell'azione della finanza.
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.10
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva.11
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Art. 77 - Decadenza dell'azione del contribuente.
1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero deve essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
Art. 78 - Prescrizione del diritto all'imposta.
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
(omissis)
1 L' art. 6 D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 aveva aggiunto la lettera d-bis nel presente articolo, con decorrenza dal 3 ottobre 2006 ed effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima. La L. 24 novembre 2006 n. 286, di conversione del D.L. n. 262/2006, ha soppresso il suddetto art. 6. A norma dell'art. 1 della medesima legge sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 6 D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, nel testo vigente prima del 29 novembre 2006. Si riporta di seguito il testo della lettera d-bis vigente tra il 3 ottobre 2006 e il 28 novembre 2006: “dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte”.
2 Il presente comma, prima modificato dall'art. 3 D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, dall'art. 8 L. 18 febbraio 1999 n. 28, dall'art. 35 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, è stato da ultimo così modificato dall'art. 82 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato dall'allegato alla L. 6 agosto 2008 n. 133, con decorrenza dal 22 agosto 2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: “Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter), non derivanti da contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies) dello stesso decreto”.
3 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 57, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 68 L. 21 novembre 2000 n. 342, con decorrenza dal 10 dicembre 2000; si riporta di seguito il testo previgente: “L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237”.
5 Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 21 L. 27 dicembre 1997 n. 449. Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 7 L. 23 dicembre 1998 n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
6 Il presente comma è stato abrogato dall'art. 10 L. 23 dicembre 1999 n. 488, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
7 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 69 L. 21 novembre 2000 n. 342, con decorrenza dal 10 dicembre 2000; si riporta di seguito il testo previgente: “I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni, [con esclusione della prova contraria], se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti”.
8 Il presente comma, prima modificato dall'art. 10 D.L. 20 giugno 1996 n. 323, poi dall'art. 8 L. 18 febbraio 1999 n. 28, dall'art. 35 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, con decorrenza dal 4 luglio 2006, è stato, poi, così modificato dall'art. 82 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, con decorrenza dal 25 giugno 2008; si riporta di seguito il testo previgente: “Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al comma 6 del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis), non derivanti da contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies dello stesso decreto”.
9 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 35 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come modificato dalla L. di conversione 4 agosto 2006 n. 248, con decorrenza dal 12 agosto 2006.
10 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 135, lett. e), L. 28 dicembre 1995 n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e, successivamente, modificato dall'art. 24 L. 18 febbraio 1999 n. 28.
11 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. f), L. 28 dicembre 1995 n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.