 
	(omissis)
Art. 15 - Detrazioni per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) (omissis); 
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;1
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.2
da c) a f)
(omissis) 
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
da g) a i) (omissis)
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.3
1
	Le disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati a
	partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati
	anteriormente a tale data, la detrazione è commisurata ad un
	ammontare di interessi passivi non superiore a £ 4.000.000,
	elevato a £ 7.000.000 per i mutui contratti per l'acquisto
	dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per
	i contratti di mutuo stipulati nel corso del 1993 il termine di sei
	mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita
	ad abitazione principale decorre dalla data dell’8 dicembre 1993.
	Secondo quanto disposto dall'art. 66 L. 21 novembre 2000 n. 342, in
	vigore dal 10 dicembre 2000, la detrazione prevista dalla presente
	lettera, è sempre concessa al personale in servizio
	permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
	ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze
	di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari
	per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica
	abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della
	dimora abituale. Il presente comma è stato così
	modificato dall'art. 2 L. 23 dicembre 2000 n. 388 con decorrenza dal
	periodo di imposta 2001: - nel primo periodo le parole “un anno”
	sono sostituite alle parole “sei mesi”; - nel secondo periodo,
	le parole: “nell'anno precedente o successivo” sono sostituite
	alle parole “nei sei mesi antecedenti o successivi”; - dopo il
	terzo periodo è inserito il periodo: “In caso di acquisto
	di unità immobiliare locata, ...” fino al punto; - al
	quarto periodo, le parole: “il contribuente o i suoi familiari
	dimorano abitualmente” alle parole: “il contribuente dimora
	abitualmente”; - dopo il quinto periodo sono inseriti i periodi
	da: “Non si tiene conto, altresì, ..... fino a: “e
	comunque entro due anni dall'acquisto”; - è aggiunto, in
	fine, il periodo da: “Se il mutuo è intestato ad entrambi i
	coniugi, ciascuno” fino a ... “quest'ultimo per entrambe le
	quote”. La
	presente lettera è stata così modificata dall'art. 1,
	comma 202, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1°
	gennaio 2008; si riporta di seguito il testo previgente: “b) gli
	interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le
	quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
	pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno
	Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili
	organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
	in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti
	per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
	abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un
	importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità
	immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo
	alla data della stipulazione del contratto di mutuo. [Non si tiene
	conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è
	estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla
	residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e
	degli oneri correlati]. In caso di acquisto di unità
	immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
	mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
	intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro
	un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad
	abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
	nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
	abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta
	nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si
	tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi
	di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni
	dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
	sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti
	locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
	ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione
	edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla
	data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora
	abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di
	contitolarità del contratto di mutuo o di più
	contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è
	riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori
	e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello
	stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con
	riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
	cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova
	costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di
	rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di
	rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e
	ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i
	coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione
	unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge
	fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo
	per entrambe le quote”. 
2 La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 35 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come modificato dalla L. di conversione 4 agosto 2006 n. 248, con decorrenza 12 agosto 2006.
3 La presente lettera, prima aggiunta dall'art. 1, comma 319, L. 27 dicembre 2006 n. 296, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, è stata poi modificata dall'art. 1, comma 203, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008; si riporta di seguito il testo previgente: “i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro”.
