(omissis)
Art. 6 - Classificazione dei redditi IRPEF.
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi
conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti
nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità
permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli
interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.