PARTE IV - Impiantistica
Sicurezza
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001 N. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impiant

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti Art. 7 - Verifiche straordinarie.


Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti


Art. 7 - Verifiche straordinarie.


Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.


Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:


a) esito negativo della verifica periodica;

b) modifica sostanziale dell'impianto;

c) richiesta del datore del lavoro.