Art.
109 (L) -
Requisiti tecnico-professionali (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 3).
I
requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2,
sono i seguenti:
a)
laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b)
oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c)
oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
d)
oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.