Art.
116 (L) -
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 5 marzo 1990,
n. 46, art. 12).
Sono
esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.