(omissis)
Art.
7 -
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
Il
comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 è
sostituito dai seguenti:
“1.
Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a)
l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo
29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e
2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis.
Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è
sostituito dal seguente:
“2.
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al
contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti
di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato
di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da
un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono
valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote
millesimali”.
2.
Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
è sostituito dal seguente:
“2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e
può essere modificato o abrogato con i decreti di cui
all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a)
l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8;
l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20”.
Art.
8 -
Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192.
Gli
allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del
2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al
presente decreto.
L'allegato
D del decreto legislativo n. 192 del 2005 è abrogato.
(omissis)