Art.
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Funzioni delle regioni e degli enti locali.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
Le
autorità competenti realizzano, con cadenza periodica,
privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri
organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di
questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti
all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere
e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività,
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi
di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità
territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d)
monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di
facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o
organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e
sugli impianti, nonché per adempiere in modo più
efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei
catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In
questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di
cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche
significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare
le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità
degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
Ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono
entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e
riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale,
sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.1
Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.2
Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.3
I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.4
Per
gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età
superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano,
con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni
dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione
del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su
interventi migliorativi che possono essere correlati.
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono
periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle
attività produttive, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di
attuazione del presente decreto.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.5
1 Comma aggiunto dal’art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
2 Comma aggiunto dal’art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
3 Comma aggiunto dal’art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
4 Comma aggiunto dal’art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.
5 Comma aggiunto dal’art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.