Art.
7 -
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva.
Il
proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per
essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in
esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni
della normativa vigente.
L'operatore
incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al
termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai
modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di
attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità
dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne
sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.