Titolo III - Disposizioni finali
Art.
13 -
Misure di accompagnamento.
Il
Ministero delle attività produttive, predispone programmi,
progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al
risparmio energetico.
I
programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di
competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni
regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi
con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli
stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:
a)
la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive
forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del
settore tecnico e del mercato immobiliare;
b)
la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con
particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche
dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di
indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello
individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed
elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c)
l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi
operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche
innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all'efficienza energetica e all’installazione e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
d)
la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il
sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
Le
attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
2, lettere a)
e b),
sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul
risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero
delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo
1, comma 119, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e
2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attività
e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d), competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.