Art.
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Altre prescrizioni.
Le
verifiche di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguite
mediante i metodi di calcolo illustrati nelle istruzioni tecniche
relative al presente decreto predisposte dal Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progettista
potrà tuttavia utilizzare altri metodi, purché tratti
dalla specifica letteratura scientifica riconosciuta a livello
nazionale o internazionale, oppure da normative consensuali nazionali
o internazionali motivandone il loro uso nella relazione di progetto.
Per quanto riguarda i dati convenzionali necessari per l'applicazione
dei metodi di verifica il progettista deve fare riferimento a fonti
documentate e comunemente accettate nella letteratura tecnica.
Il
progettista dovrà inserire le suddette verifiche nella
relazione che, ai sensi dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha il titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti secondo le
disposizioni vigenti, in duplice copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26
della stessa legge.
I comuni procedono all'attività di controllo di cui all'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.
(allegato omissis)