PARTE IV - Impiantistica
Risparmio energetico
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27 LUGLIO 2005 (Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 4, commi 1 e 2, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in m

Art. 9 - Altre prescrizioni.


Art. 9 - Altre prescrizioni.


Le verifiche di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguite mediante i metodi di calcolo illustrati nelle istruzioni tecniche relative al presente decreto predisposte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progettista potrà tuttavia utilizzare altri metodi, purché tratti dalla specifica letteratura scientifica riconosciuta a livello nazionale o internazionale, oppure da normative consensuali nazionali o internazionali motivandone il loro uso nella relazione di progetto. Per quanto riguarda i dati convenzionali necessari per l'applicazione dei metodi di verifica il progettista deve fare riferimento a fonti documentate e comunemente accettate nella letteratura tecnica.


Il progettista dovrà inserire le suddette verifiche nella relazione che, ai sensi dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha il titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in duplice copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge.


I comuni procedono all'attività di controllo di cui all'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.



(allegato omissis)