Art. 134 - (L) Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136).
Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.