Art. 131 - (L) Controlli e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107 e 109)
Il Comune procede al controllo dell’osservanza delle norme del presente Capo in relazione al progetto delle opere in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti.
In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dal presente Capo.
Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all’articolo 132.