Art.
3 -
Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Per
gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, esclusi quelli di cui
alla lettera o)
del medesimo comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione
dei redditi relativa al primo periodo d’imposta a cui si applica la
riduzione è la seguente:
a)
copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente
quietanzate, relative all’acquisto delle apparecchiature, dei
componenti e del materiale;
.
b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;
c) dichiarazione dell’installatore attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente richiesti dal presente decreto;
d)
dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato,
attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati
nell’unità immobiliare cui è riferita l’agevolazione
fiscale prevista del presente decreto e che detti interventi non sono
stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di
altro ente pubblico;
e)
eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi
previsti nel presente decreto.
Per
opere di cui alla lettera a)
e alla lettera m)
dell’art. 1, comma 1, è richiesta, oltre a quanto prescritto
al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione di un
professionista iscritto ad albo professionale che attesti la
rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici
previsti.
Per l’acquisto delle sorgenti luminose di cui all’art. 1, comma 1, lettera o), la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore, il modello e il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.