Art. 2 - Definizioni.
Ai fini del presente decreto, con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma seguente.
Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. É assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.