Art. 30 - Certificazione energetica degli edifici.1
Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici
e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli
edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
Nei
casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare.
Il
proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è
ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
L'attestato
relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
1 Articolo abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.