Art.
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Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.1
Gli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e
gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
Ai
fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di
processo ad essi associati, nonché dei componenti degli
edifici e degli impianti.
Per
le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli
oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt.
1120 e 1136 del codice civile.
Gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unità immobiliare.
Negli
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
La
progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
1 Comma così modificato dall’art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311.