Art.
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Sanzioni.
L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.
Il
proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi
dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non
osserva le disposizioni degli artt. 26 e 27 è punito con la
sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore delle opere.
Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'art. 29, ovvero che rilascino una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.1
Il
collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29 è
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
Il
proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo
che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo
art. 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa
pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva
la nullità dello stesso.
L'inosservanza
delle prescrizioni di cui all'art. 32 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a
lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
Qualora
soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
L'inosservanza
della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19,
del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
1 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.