Art.
33 -
Controlli e verifiche.
Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.1
La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.2
In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, i sindaco ordina la sospensione dei lavori.
In
caso di accertamento di difformità su opere terminate il
sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente
legge.
Nei
casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per
l’irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
1 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.
2 Comma abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.