Art.
32 -
Certificazioni e informazioni ai consumatori.
Ai
fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.