Art.
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Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio.
L'uso
degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui
all'art. 6, comma 1, lettera m),
è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b),
e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a
1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale
o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni
stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui
agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove
tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di
qualità dell'aria.
L'uso
degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui
al comma 1, è consentito altresì, fino al termine
fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3,
e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e
comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti
che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino,
in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio
combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando
detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del
totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di
esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
Le
condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione
iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 412/1993 o da successive
annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti
acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti
di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.