Art.
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Requisiti degli impianti.
Fatto salvo quanto previsto all'Allegato III, punto 2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi impianti devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.
Nel
caso di impianti di combustione per i quali è prescritto, ai
sensi della vigente normativa, un valore limite di emissione in
atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla
misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione,
previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
ovvero contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello
stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.
Per quanto non previsto dal presente decreto, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), devono rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, nonché i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette norme.