PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb

Art. 4 - Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW.


Art. 4 - Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW.


Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a), aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti combustibili:


a) carbone da vapore;

b) coke metallurgico e da gas;

c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

e) bitume da petrolio;

f) coke da petrolio;

g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.


Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera g), anche agli impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I, punto 4, è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.