Art.
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Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW.
Negli
impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a),
aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW,
fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei
seguenti combustibili:
a) carbone da vapore;
b) coke metallurgico e da gas;
c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
e) bitume da petrolio;
f) coke da petrolio;
g)
limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996,
combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con
contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.
Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera g), anche agli impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.
In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I, punto 4, è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.