Art.
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Metodi.
Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi riportati negli Allegati I, II, IV, riferiti alle versioni più aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure è effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicati nell'Allegato I, punti 2 e 3.